Art. 4.
(Amministrazione, coordinamento e vigilanza).

      1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, l'Agenzia si avvale di un contingente di personale con qualifica dirigenziale, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, della dirigenza scolastica del comparto della scuola e di personale appartenente all'area della funzione docente all'estero.
      2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale del comparto della scuola all'estero per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

 

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      3. La quota di personale di cui al comma 1 che, all'atto della immissione nel ruolo all'estero, risulta di ruolo in Italia, è collocata fuori ruolo, con provvedimento adottato dall'amministrazione di appartenenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale personale sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza.
      4. Il personale di cui al comma 2 è individuato esclusivamente fra coloro che sono inseriti tra i docenti di ruolo all'estero che, in costanza di nomina, si impegnano a garantire per almeno cinque anni, ulteriormente rinnovabili, la permanenza in servizio all'estero. Lo stesso personale è esonerato dall'insegnamento per svolgere le funzioni di cui al comma 2.
      5. Il personale docente all'estero è obbligato ogni due anni a presentare adeguata documentazione che certifichi la partecipazione e il conseguito punteggio ad uno o più corsi di aggiornamento professionale con il raggiungimento di almeno 50 punti. Gli uffici scolastici informano i docenti in merito alle università italiane e agli enti che organizzano tali corsi di aggiornamento.